menzioni obbligatorie e atti formati in più tempi


 

Not. Marco Ottaviano Sciarra, 13.03.2001, espone

 

Nel 1997 viene autenticata la sottoscrizione della parte venditrice in una scrittura privata di compravendita contenente tutte le dichiarazioni richieste dalla legge (in particolare quella della 165/1990).

 

Nel 2001 la parte acquirente fissa un appuntamento per sottoscrivere: la parte venditrice preavvertita della prossima conclusione del contratto per gli ulteriori adempimenti a latere (e per una integrazione della dichiarazione legge 165/1990) si dichiara non disponibile: il suo avvocato l'ha informata di stare tranquilla: "il notaio non può far accettare la proposta in quanto la dichiarazione di cui alla 165/1990 è del 1997”.

 

Può il venditore rifiutarsi di intervenire?

 

 

Not. Rossana Lenzi, risponde

 

Il contratto si conclude con l'accettazione: è a questo momento che deve essere riportata la dichiarazione della L. 165/1990, la quale parla di "ultima dichiarazione", senza diche l'atto è nullo.

 

 

Not. Diego Podetti, rileva

 

La dichiarazione ex L. 165/90 deve essere resa di regola dal soggetto alienante.

 

Essa costituisce un esempio di "forma-contenuto".

 

Si tratta di stabilire se trattasi di “forma-contenuto” della proposta contrattuale del soggetto alienante o del contratto.

 

Nel primo caso la proposta sarebbe valida e validamente accettabile, conducendo alla conclusione del contratto.

 

Nel secondo caso il contratto avrebbe un difetto di “forma-contenuto”, perchè la dichiarazione non sarebbe riferita all'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto al momento della conclusione del contratto.

 

Sono tuttavia fortemente restio ad accettare che tale difetto della dichiarazione ex L. 165/1990, che è comunque estranea all'assetto di interessi che il contratto è inteso a realizzare, impedisca la produzione degli effetti del contratto tra le parti, in assenza di una ulteriore collaborazione del proponente, poiché tale conclusione scardinerebbe totalmente il sistema civilistico della conclusione del contratto tra assenti.

 

Oltretutto, non dimentichiamolo, per un dato (reddito dichiarato o non dichiarato) che è già in possesso della stessa pubblica amministrazione interessata alla dichiarazione!

 

Quindi o si dovrà interpretare la "nullità" comminata dalla L. 165/1990 come nullità relativa (solo rispetto alla Amministrazione Finanziaria) o si dovranno ammettere degli equipollenti, come una certificazione rilasciata dal competente Ufficio delle Entrate.

 

La soluzione sarebbe dovuta venire dalla applicazione dello Statuto del contribuente che vieta la comminazione di nullità solo per motivi fiscali.

 

Opino, pertanto, che con una certificazione dell'Ufficio delle Entrate ed una dichiarazione ex art. 47, T.U. sulla documentazione amministrativa resa dall'acquirente, si possa ricevere la accettazione di quest'ultimo.