menzioni obbligatorie e atti formati in più
tempi
Not.
Marco Ottaviano Sciarra, 13.03.2001,
espone
Nel 1997 viene autenticata la sottoscrizione della parte
venditrice in una scrittura privata di compravendita contenente tutte le
dichiarazioni richieste dalla legge (in particolare quella della 165/1990).
Nel 2001 la parte acquirente fissa un appuntamento per
sottoscrivere: la parte venditrice preavvertita della prossima conclusione del
contratto per gli ulteriori adempimenti a latere (e per una integrazione della
dichiarazione legge 165/1990) si dichiara non disponibile: il suo avvocato l'ha informata di stare tranquilla: "il
notaio non può far accettare la proposta in quanto la dichiarazione di cui alla
165/1990 è del 1997”.
Può il venditore rifiutarsi di intervenire?
Not.
Rossana Lenzi, risponde
Il contratto si conclude con l'accettazione: è a questo momento
che deve essere riportata la dichiarazione della L. 165/1990, la quale parla di
"ultima dichiarazione", senza diche l'atto è nullo.
Not. Diego Podetti, rileva
La dichiarazione ex L. 165/90 deve essere resa di regola dal
soggetto alienante.
Essa costituisce un esempio di "forma-contenuto".
Si tratta di stabilire se trattasi di “forma-contenuto” della
proposta contrattuale del soggetto alienante o del contratto.
Nel primo caso la proposta sarebbe valida e validamente
accettabile, conducendo alla conclusione del contratto.
Nel secondo caso il contratto avrebbe un difetto di “forma-contenuto”,
perchè la dichiarazione non sarebbe riferita all'ultima dichiarazione dei
redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto al momento della
conclusione del contratto.
Sono tuttavia fortemente restio ad accettare che tale difetto
della dichiarazione ex L. 165/1990, che è comunque estranea all'assetto di
interessi che il contratto è inteso a realizzare, impedisca la produzione degli
effetti del contratto tra le parti, in assenza di una ulteriore collaborazione
del proponente, poiché tale conclusione scardinerebbe totalmente il sistema
civilistico della conclusione del contratto tra assenti.
Oltretutto, non dimentichiamolo, per un dato (reddito
dichiarato o non dichiarato) che è già in possesso della stessa pubblica
amministrazione interessata alla dichiarazione!
Quindi o si dovrà interpretare la "nullità"
comminata dalla L. 165/1990 come nullità relativa (solo rispetto alla
Amministrazione Finanziaria) o si dovranno ammettere degli equipollenti, come
una certificazione rilasciata dal competente Ufficio delle Entrate.
La soluzione sarebbe dovuta venire dalla applicazione dello
Statuto del contribuente che vieta la comminazione di nullità solo per motivi
fiscali.
Opino, pertanto, che con una certificazione dell'Ufficio
delle Entrate ed una dichiarazione ex art. 47, T.U. sulla documentazione
amministrativa resa dall'acquirente, si possa ricevere la accettazione di
quest'ultimo.